{"id":66,"date":"2023-11-01T15:52:55","date_gmt":"2023-11-01T15:52:55","guid":{"rendered":"https:\/\/leditorialeonline.it\/?p=66"},"modified":"2023-11-01T15:53:50","modified_gmt":"2023-11-01T15:53:50","slug":"il-caso-delle-extraordinary-rendition","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/leditorialeonline.it\/?p=66","title":{"rendered":"Il caso delle extraordinary rendition"},"content":{"rendered":"\n<p>Quando si parla di terrorismo, solitamente le prime immagini che si formano nella nostra testa sono relative all\u201911 Settembre, seguite poi da quelle relative all\u2019ISIS, ad armi e generalmente a fatti o parole legate al mondo arabo. Andando un po\u2019 pi\u00f9 a fondo, e leggendo un qualsiasi articolo o libro sull\u2019argomento, \u00e8 facile imbattersi in nozioni definitorie, profili, o identikit, del terrorista oppure varie classificazioni, come quella del \u201clupo solitario\u201d, o quella del \u201cforeign fighter\u201d.<br>In linea di massima, parlando di \u201clupo solitario\u201d ci si riferisce a un individuo completamente svincolato da quelle che sono le organizzazioni terroristiche, ma che al contempo ha interiorizzato il loro sistema valoriale attraverso canali alternativi rispetto alle cellule terroristiche, arrivando a radicalizzarsi.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Quando parliamo di \u201cforeign fighter\u201d, invece, facciamo riferimento a un individuo, spesso europeo che, radicalizzatosi, decide di sposare la causa jihadista, andando ad addestrarsi e combattere nei territori arabi.<\/p>\n\n\n\n<p>Molte sono le operazioni di controllo che, dopo l\u2019attentato alle Torri Gemelle, furono adottate. Tra queste basti pensare alle restrizioni e agli intensi controlli su bagagli e passeggeri delle tratte aeree, oppure il coordinamento delle operazioni antiterrorismo europee, oltre che il continuo lavoro di intelligence che le forze dell\u2019ordine svolgono quotidianamente.<br>Azioni che, in un modo o nell\u2019altro, sono volte a mantenere la pubblica sicurezza e al contempo prevenire fenomeni terroristici.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Vi sono, tuttavia, altre pratiche, meno conosciute e discusse, a tratti quasi ignorate o dimenticate. Un po\u2019 come se, per certi versi, si volesse rivolgere lo sguardo dall\u2019altra parte. In particolar modo facciamo riferimento alle cosiddette \u201cextraordinary rendition\u201d, letteralmente \u201cconsegna straordinaria\u201d.<br>Quando parliamo di questa pratica, ovviamente, non ci riferiamo a consegne quotidiane qualsiasi, ma a pratiche ben consolidate e diffuse a partire dalla presidenza Clinton (durata dal 1993 al 2001) e usate soprattutto nella presidenza Bush fino al 2007, anno in cui ci\u00f2 divenne di dominio pubblico.<br>Le extraordinary rendition consistevano nel rapimento, in paesi occidentali, di individui sospettati di far parte di organizzazioni terroristiche, al fine di deportarli in altri Stati e metterli sotto tortura fino all\u2019ottenimento di una qualsiasi confessione. Ci\u00f2 avveniva mediante l\u2019uso di basi aeree o navali americane e nella massima segretezza. In tal modo veniva negato volontariamente ai sospettati qualsiasi forma di processo equo di stampo occidentale, evitando, inoltre, il principio del \u201caut dedere aut punire\u201d (pilastro di numerose convenzioni internazionali), per il quale chiunque sia sospettato di aver commesso gravi delitti, deve essere giudicato secondo le leggi del paese in cui si \u00e8 rifugiato, oppure estradato su richiesta di altri Stati.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Tutto questo, a seconda dei casi, poteva avvenire in due diversi modi: i sospettati potevano essere condotti presso prigioni controllate dalla CIA, come quella di Guantanamo; oppure la CIA, con la collaborazione dei servizi segreti di vari paesi europei, riconducevano forzatamente il sospettato allo Stato arabo di origine, o comunque in Stati con un basso riconoscimento dei diritti umani.<br>Questa pratica, non solo rappresentava una chiara violazione dei diritti umani, ma fin\u00ec inevitabilmente per colpire anche persone del tutto innocenti.<\/p>\n\n\n\n<p><br>Solo in Italia, le rendition accertate e ricostruite dalla commissione d\u2019inchiesta del 2007 furono pi\u00f9 di 20. L\u2019accertamento fu possibile in quanto, tali individui, riuscirono a salvarsi in virt\u00f9 di certificati di residenza o di cittadinanza che permisero loro di mantenere alto il clamore della scomparsa della singola vittima, facendo scattare le indagini, come testimonia lo stesso on. Claudio Fava, relatore della Commissione d\u2019Inchiesta svolta dal Parlamento Europeo.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>I numeri, tuttavia, aumentano se consideriamo le decine di persone sprovviste, invece, di un qualsiasi tipo di documento, ripartite tra Guantanamo, paesi nel Medio-oriente, o in altre prigioni sparse per l\u2019Europa (ubicate ad esempio in Romania e in Polonia) ed edificate al solo scopo di stipare persone.<br>Come \u00e8 lecito supporre, inoltre, le confessioni estorte in tale modo si rivelarono del tutto inattendibili, in quanto le vittime dei rapimenti erano pronte a confessare qualsiasi cosa pur di essere sottratte alle torture. Furono, quindi, uno strumento inutile oltre che inumano e illegale.<br><\/p>\n\n\n\n<p>A riguardo furono aperte due inchieste, una da parte del Consiglio d\u2019Europa, e un\u2019altra da parte del Parlamento Europeo. I risultati rivelarono come i governi di molti paesi europei, tra cui quello britannico e quello italiano, fossero tacitamente a conoscenza delle rendition messe in atto dai propri servizi segreti e da quelli americani.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Entrambe le inchieste furono approvate e condannarono fermamente i governi coinvolti.<\/p>\n\n\n\n<p>Successivamente la Corte Europea dei Diritti dell\u2019Uomo inizi\u00f2 a emettere le prime condanne per violazione di diritti umani, alcuni esempi sono i casi contro Macedonia (El Masri, n. 39630\/09), Lituania (Abu Zubaydah, n. 46454\/11), Romania (Al Nashiri, n. 33234\/12), e Italia (Nasr e Ghali, n. 44883\/09).<br>Nella sentenza di condanna contro la Macedonia, la Corte afferm\u00f2, inoltre, che \u201cle vittime di gravi abusi e, pi\u00f9 in generale, la societ\u00e0 hanno un diritto alla verit\u00e0, ovvero a venire informati delle gravi violazioni compiute dai governi nella lotta al terrorismo\u201d.<br><br><strong><em>Il Caso Abu Omar<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il caso che in Italia suscit\u00f2 pi\u00f9 clamore fu il caso Abu Omar, tra gli altri, trattato anche da Carlo Lucarelli in una puntata del programma \u201cBlu Notte\u201d.<br>Abu Omar, meglio conosciuto come Hassan Mustafa Osama Nasr, era un imam egiziano, avente lo status di rifugiato, che viveva in Italia da diversi anni quando nel febbraio del 2003 venne rapito vicino alla propria abitazione milanese.<br>La mattina del 17 Febbraio, infatti, un uomo gli si avvicin\u00f2 qualificandosi come poliziotto, e gli intim\u00f2 di mostrare i documenti e di sdraiarsi a terra.<br>Abu Omar esegu\u00ec quanto gli era stato ordinato, ma mentre si metteva a terra venne preso alle spalle da due uomini della CIA che lo bendarono e lo caricarono su un furgone, rapendolo.<br>Egli venne condotto alla base aerea NATO di Aviano, Pordenone, dove fu caricato su un aereo alla volta di Ramstein, in Germania. Successivamente, quella stessa sera, venne poi imbarcato in un volo per il Cairo, in Egitto.<br><br>La scelta dell\u2019Egitto non fu casuale, in quanto, oltre ad essere il paese d\u2019origine di Abu Omar, in quegli anni era anche il paese governato da Hosni Mubarak, stretto alleato degli USA nella lotta contro il terrorismo, e dove era possibile condurre interrogatori utilizzando metodi di tortura e altre tecniche illegali in Occidente.<br><br>Abu Omar, una volta arrivato in Egitto, rimase in prigione senza nessun tipo formale di accusa, e senza poter contattare i propri familiari. Nel frattempo questi ultimi denunciarono la scomparsa del proprio caro, ma dalle indagini della Procura di Milano non emersero riscontri significativi tranne la testimonianza di una vicina.<br><br>Dopo 14 mesi gli vennero proposti i domiciliari in cambio della promessa di non rivelare a nessuno il luogo in cui era stato, n\u00e9 quello che aveva subito durante la prigionia.<br>Una volta applicata la misura domiciliare, Omar si mise in comunicazione con la sua famiglia, la quale non aveva avuto pi\u00f9 notizie o contatti con lui dal giorno del rapimento, per tranquillizzarli. In quell\u2019occasione, probabilmente temendo per la sua vita, Omar decise di raccontare loro del rapimento, e delle torture subite in Egitto. Ci\u00f2 permise alle autorit\u00e0 italiane di avere una prima versione attendibile della vicenda.<br>La conversazione venne intercettata dalle autorit\u00e0 egiziane, e Omar venne nuovamente catturato e condotto in carcere, dove rimase fino al 2007, anno in cui venne rilasciato senza il permesso di espatrio.<br><br>Una volta emersa la vicenda e raccolti tutti gli elementi utili, i magistrati decisero di esercitare l\u2019azione penale e sul banco degli imputati, a rispondere dell\u2019accusa di sequestro di persona, finirono 23 agenti della CIA tra cui alcuni dei dirigenti della divisione operante in Italia, e i dirigenti del SISMI. Questi ultimi risultarono gli unici assolti dopo un lungo iter processuale, in quanto il Governo Berlusconi pose il segreto di Stato su parte della documentazione relativa alle operazioni da loro svolte.<\/p>\n\n\n\n<p>Gli agenti della CIA, invece, oltre alla pena di reclusione, furono anche condannati a risarcire personalmente Abu Omar e la sua famiglia per una cifra complessiva di \u20ac1.500.000.<br>Pi\u00f9 volte i presidenti americani hanno chiesto la grazia per i propri agenti, le quali sono state accolte solo in rari casi simbolici.<br>Il caso Abu Omar fu il primo caso di extraordinary rendition a finire in un tribunale europeo, e permise di portare alla luce questa pratica.<br><br><\/p>\n\n\n\n<p><strong>\u00a0Fonti:<\/strong><br><a href=\"https:\/\/www.oxfordreference.com\/display\/10.1093\/acref\/9780195369380.001.0001\/acref-9780195369380-e-280\">Aut punire aut dedere (Oxford Reference)<\/a><br><a href=\"https:\/\/www.oxfordreference.com\/display\/10.1093\/acref\/9780195369380.001.0001\/acref-9780195369380-e-280\"><br><\/a><a href=\"https:\/\/it.wikipedia.org\/wiki\/Caso_Abu_Omar\">Il caso Abu Omar (Wiki)<br><\/a><br><a href=\"https:\/\/www.ilpost.it\/2023\/02\/17\/rapimento-abu-omar-20-anni\/\">Il rapimento dell\u2019imam Abu Omar a Milano, venti anni fa (Il Post)<br><\/a><br><a href=\"https:\/\/web.archive.org\/web\/20071225035839\/http:\/\/assembly.coe.int\/ASP\/APFeaturesManager\/defaultArtSiteView.asp?ID=684\">Inchiesta Consiglio d\u2019Europa<br><\/a><br><a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=-kpdw1vHGT0\">Blu Notte &#8211; Il Caso Abu Omar [YouTube]<br><\/a><br><br><strong>Per Approfondire:<\/strong><br><a href=\"https:\/\/web.archive.org\/web\/20080107213540\/http:\/\/assembly.coe.int\/CommitteeDocs\/2007\/EMarty_20070608_NoEmbargo.pdf\">Memorandum Consiglio d\u2019Europa<\/a><br><br><a href=\"https:\/\/www.amazon.it\/Quei-bravi-ragazzi-Claudio-Fava\/dp\/8820044145\" data-type=\"link\" data-id=\"https:\/\/www.amazon.it\/Quei-bravi-ragazzi-Claudio-Fava\/dp\/8820044145\">Quei Bravi Ragazzi &#8211; Claudio Fava<br><\/a><br><a href=\"https:\/\/academic.oup.com\/chinesejil\/article\/16\/1\/11\/3573340#87145562\">Complicity in Torture in a Time of Terror: Interpreting the European Court of Human Rights Extraordinary Rendition Cases &#8211; J\u00f8rgensen, Nina H. B.<br>(Chinese Journal of International Law, Oxford Academic)<\/a><br><br><a href=\"https:\/\/www.giurisprudenzapenale.com\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/AFFAIRE-NASR-ET-GHALI-c.-ITALIE-1.pdf\">Sentenza Contro Italia<br><br><\/a><a href=\"http:\/\/www.marinacastellaneta.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/CASE-OF-ABU-ZUBAYDAH-v.-LITHUANIA.pdf\">Sentenza contro Lituania<br><\/a><br><a href=\"http:\/\/www.marinacastellaneta.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/CASE-OF-AL-NASHIRI-v.-ROMANIA.pdf\">Sentenza contro Romania<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/unipd-centrodirittiumani.it\/public\/docs\/sentenza_ElMasri_2012.pdf\">Sentenza contro Macedonia<br><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Una delle tecniche usate nei primi anni 2000 nella lotta contro il terrorismo, o una mera violazione dei diritti umani?<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-66","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-cultura"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/leditorialeonline.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/66","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/leditorialeonline.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/leditorialeonline.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/leditorialeonline.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/leditorialeonline.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=66"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/leditorialeonline.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/66\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":67,"href":"https:\/\/leditorialeonline.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/66\/revisions\/67"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/leditorialeonline.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=66"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/leditorialeonline.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=66"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/leditorialeonline.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=66"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}