Nelle ultime settimane un documento giuridico ha iniziato a circolare tra addetti ai lavori e osservatori istituzionali, con un peso che va ben oltre la consueta analisi tecnica: la Relazione n. 33/2025 della Corte di Cassazione. Pubblicata il 23 giugno 2025 dall’Ufficio del Massimario e del Ruolo, la Relazione ha acceso un faro, tanto analitico quanto critico, sul cosiddetto “Decreto Sicurezza”, il decreto legge 48/2025, convertito senza modifiche nella legge 80/2025, mettendo nero su bianco dubbi, vulnerabilità e potenziali illegittimità che rischiano di lasciare un segno duraturo nel dibattito istituzionale. A scanso di equivoci, tale relazione non è un atto giuridicamente vincolante, certo, tuttavia rappresenta comunque una guida autorevole per la futura giurisprudenza e un chiaro segnale d’allarme per il Legislatore.
Il cuore pulsante delle critiche si concentra sull’articolo 18, una norma che riscrive da cima a fondo la legge 242/2016 sulla canapa industriale. Laddove un tempo vi era un quadro di certezze normative, fondato su criteri di chiarezza e sicurezza giuridica per la produzione di cannabis con tenore di THC inferiore allo 0,2%, ora subentra un divieto generalizzato che cancella in un sol colpo importazione, detenzione, trasformazione e commercio di prodotti derivati dalla canapa, incluse infiorescenze, oli e resine. Ogni infrazione diventa automaticamente materia penale, con impatti drastici sulla libertà personale e sul tessuto imprenditoriale del settore agricolo e commerciale, tessuto che era andato a espandersi e svilupparsi proprio a partire dalla legge del 2016.
Secondo la Suprema Corte, manca completamente il requisito di “straordinaria necessità e urgenza” che dovrebbe giustificare l’uso dello strumento del decreto legge, come impone l’articolo 77 della Costituzione. L’Ufficio del Massimario della Cassazione, nella relazione 33/2025, parla esplicitamente di “decretazione d’urgenza” per riferirsi a questo tipo di interventi normativi, sottolineando come tale forma, cioè l’adozione del decreto legge, debba restare un’eccezione e non diventare prassi ordinaria. Ma non è tutto: viene messo in discussione anche il rispetto del principio di legalità, tutelato dall’articolo 25 Cost., perché una prassi da anni ritenuta lecita viene trasformata in reato, senza definire con precisione i contorni della condotta punibile. Il risultato è un’impostazione normativa che rischia di produrre effetti retroattivi, connotati da arbitrarietà e assenza di prevedibilità, come sarebbe invece richiesto dal dettato costituzionale.
Sul piano europeo, la Relazione richiama direttamente la sentenza Kanavape del 2020 della Corte di Giustizia dell’Unione europea, che ha sancito il principio secondo cui la canapa e i suoi derivati, comprese le infiorescenze, possono essere liberamente commercializzati se provengono da varietà autorizzate e rispettano i limiti di THC. Questo crea un evidente cortocircuito tra diritto interno e diritto comunitario, con potenziali ricadute non solo normative, ma anche economiche e diplomatiche.
Ma la canapa è solo uno dei fronti aperti. Il “Decreto Sicurezza” viene passato al setaccio per il suo ricorso sistematico alla repressione penale: introduce nuove fattispecie di reato, come l’occupazione arbitraria di immobili, il blocco stradale anche pacifico e la rivolta nei Centri di Permanenza per i Rimpatri, e inasprisce le pene per comportamenti spesso marginali o privi di offensività reale. La Corte di Cassazione mette in discussione la compatibilità di queste misure con il principio di offensività, affermato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 360/1995) e ribadito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 1235/2003), stabilisce che il diritto penale non può sanzionare condotte prive di concreta lesione o pericolo concreto per beni giuridici tutelati dall’ordinamento.
Alcune disposizioni toccano direttamente i diritti costituzionali fondamentali, come la libertà di manifestazione e di riunione, minacciata da una criminalizzazione del dissenso, anche in assenza di violenza. Altre aggravanti risultano scollegate dal contesto reale: è il caso delle pene maggiorate per chi commette reati in prossimità di stazioni o metropolitane, anche se il luogo non ha alcuna relazione con la condotta. In gioco, secondo la Corte, c’è la ragionevolezza delle scelte legislative, che appare spesso compromessa da una logica di deterrenza cieca e generalizzata.
Il metodo stesso con cui il decreto è stato varato solleva interrogativi pesanti: l’impressione, secondo la Relazione, è che il Governo abbia utilizzato lo strumento del decreto legge per far passare in via d’urgenza un disegno di legge già in discussione, bypassando il confronto parlamentare e violando così l’equilibrio dei poteri previsto dalla Costituzione. Anche la eterogeneità dei contenuti, si passa senza soluzione di continuità da misure sul terrorismo a norme sull’ordinamento penitenziario o sull’usura, mina la coerenza interna del testo e rende difficile giustificare la sua unità giuridica.
La Relazione n. 33/2025 è, di fatto, un atto di accusa strutturato e argomentato che mette in discussione l’intera architettura del “Decreto Sicurezza”. Non è solo una nota tecnica: è un segnale politico, un invito al Parlamento e alla società civile a riflettere sul confine tra sicurezza e repressione, tra urgenza normativa e abuso procedurale. È un promemoria: le leggi non devono essere strumenti piegati alle strategie del momento, né scorciatoie per saltare il dibattito democratico. Perché quando il diritto viene forzato per assecondare il potere, è la giustizia stessa a diventare fragile.
Per approfondire:
Rel.33-2025.pdf
Decreto sicurezza: la relazione del Massimario della Corte di cassazione – Giurisprudenza penale

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